Serie A2

Arzignano, respinto il ricorso contro la L84: ecco le motivazioni

Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso avanzato dall’Arzignano dopo la sconfitta contro la L84 in merito alla posizione di Lucas Siqueira

Nessuna sorpresa. La festa della promozione in serie A per la L84 può continuare senza problemi. Il Giudice Sportivo Giuffrida ha infatti respinto il ricorso avanzato dall’Arzignano in merito alla posizione di Lucas Siqueira. Ecco le motivazioni del ricorso e quelle del Giudice Sportivo enunciate nel Comunicato Ufficiale n. 1224:

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10,comma 6 del CGS per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore De Freitas Siqueira Lucas, nato a San Paolo del Brasile in data 22/7/2000, in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discenderebbe dal fatto che la Società convenuta avrebbe provveduto ad eseguire al sistema l’aggiornamento di posizione dell’atleta senza verificare che fosse tesserato presso altra federazione.

A riprova di tale tesi viene allegata una comunicazione, presumibilmente rilasciata da un ufficio della federazione brasiliana, ove viene precisato che la suddetta federazione non ha mai rilasciato alcun transfert all’atleta in questione. Dagli accertamenti informatici esperiti, ai quali, secondo la specifica e consolidata giurisprudenza in materia lo scrivente giudice sportivo deve necessariamente rimettersi, si precisa preliminarmente che il calciatore in questione è di nazionalità portoghese e formato in Italia. Egli risulta essere stato tesserato presso la FIGC, senza soluzione di continuità fin
dalla stagione sportiva 2016-2017, essendo stato tesserato dal SGS del CR Piemonte per la Società Aosta successivamente per la Società Maritime ed infine dal 10 .9.2019 per la
Società convenuta L84.

Di conseguenza non risulta che la federazione italiana abbia mai ricevuto richiesta né concesso transfert al su nominato per trasferirsi presso altra federazione estera. Controdeduce, nei termini, la Società convenuta professando la correttezza del proprio operato e respingendo in toto le pretese di parte attrice. Da quanto sopra esposto, in virtù delle indagini esperite si evince che l’atleta in questione ha preso parte all’incontro in oggetto in posizione regolare si respinge il ricorso in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto e si procede all’omologazione del risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: L84-Arzignano 1-0. La tassa di reclamo
viene addebitata alla Società ricorrente.

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