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D: Real E Non Solo “dimezzato” dal Giudice Sportivo

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Stangata del Giudice Sportivo sul Real E Non Solo per il caso di falsa identità di un giocatore dopo il ricorso del San Remo 72: reclamo respinto, ma scatta la procedura d’ufficio. Un anno al presidente Bellotto, di fatto reo confesso

L’ACCADUTO
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Figc ha sanzionato il Real E Non Solo (Serie D, Girone A) con una procedura d’ufficio in qualche modo “innescata” dal ricorso presentato settimana scorsa dal San Remo 72: la società grugliaschese lamentava lo schieramento in campo, da parte degli avversari, di un giocatore sotto falso nome o comunque falsa identità. Nello specifico, in distinta risultava esserci Dylan Errico, mentre in campo era presente Edoardo Covino. Quest’ultimo, peraltro, è ad oggi ancora un tesserato dell’Alto Vicentino (Serie A2, Girone A).

IL RICORSO IRRICEVIBILE
Data l’abbreviazione dei termini della Giustizia Sportiva, caratteristica del finale dei campionati, il reclamo presentato dal San Remo 72 è stato considerato da Chiara Francesca Maria Laudi “irricevibile”. Tuttavia, nelle facoltà del Giudice Sportivo vi è quella di “decidere su fatti e circostanze che abbiano influito sul regolare svolgimento delle partite anche d’ufficio, sulla base dei documenti ufficiali”. Pertanto, sono stati esaminati il referto di gara e le controdeduzioni che il Real E Non Solo aveva prodotto.

L’AMMISSIONE
Da quanto si legge nella delibera del Giudice Sportivo, è stata l’ammissione del presidente della società Real E Non Solo a determinare l’avvio della procedura d’ufficio.

Le premesse presenti sul comunicato:

  • “Non ritenendo né plausibili né scusabili le giustificazioni addotte dal presidente della società reclamata, Lorenzo Bellotto, che ha ammesso di aver ideato in prima persona tale escamotage per consentire al calciatore di partecipare ugualmente al Campionato di Calcio a 5, Serie D, in corso, prendendo parte alle partite disputate dal mese di febbraio 2022 in avanti”;
  • “Ritenuto che le condotte pacificamente ammesse dal presidente Bellotto, con valore confessorio per sé e di fatto di denuncia nei confronti dei giocatori Dylan Errico ed Edoardo Covino nonché del dirigente responsabile Ermenegildo Guarnieri, integrino una gravissima violazione non solo delle norme in tema di tesseramento ed identificazione dei giocatori, ma prima di tutto dei basilari principi di lealtà, probità e correttezza che devono connotare lo svolgimento dell’attività sportiva in ogni sua manifestazione”;
  • “Reputato che dette condotte abbiano gravemente influito sul regolare svolgimento non solo della partita in oggetto (nella quale il giocatore in questione ha segnato ben quattro reti, determinando la vittoria della squadra), ma di tutto il girone di ritorno del Campionato de quo”;

LA DELIBERA
Da qui si arriva alla delibera che passa, come anticipato, dall’inammissibilità del reclamo del San Remo 72 ai pesanti provvedimenti verso il Real E Non Solo:

  • Perdita della gara SAN REMO 72-REAL E NON SOLO 6-0;
  • Penalizzazione di 15 punti in classifica (metà del punteggio sino ad oggi conseguito;
  • Squalifica fino al 13 luglio 2022 per Dylan Errico ed Edoardo Covino;
  • Inibizione di sei mesi al dirigente Ermenegildo Guarnieri, che ha sottoscritto la distinta di gara;
  • Inibizione di un anno al presidente Lorenzo Bellotto;
  • Trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le indagini e le decisioni di sua competenza.

Entro le prossime ore sono attese alcune dichiarazioni ufficiali della società Real E Non Solo.

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